1. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi nella Regione Siciliana, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio regionale, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2008.
2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il