Art. 16.
(Incentivi alla crescita della partecipazione e della dimensione dei consorzi di garanzia collettiva fidi).

      1. Al fine di consolidare ed espandere l'attività di garanzia collettiva dei fidi nella Regione Siciliana, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio regionale, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2008.
      2. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio della Regione Siciliana, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il

 

Pag. 30

contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2008.
      3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.